Il nuovo provvedimento definisce equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali, anche per le professioni non organizzate della Legge 4/2013. Si applica alle convenzioni tra il professionista e le imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) e tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro.

Prevede l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla p.a.

Disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e cliente, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

La norma prevede, per le sole professioni organizzate in ordini o collegi, che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso e che i Consigli nazionali degli ordini concordino con le imprese committenti modelli standard di convenzione, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria.

Disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso e alla responsabilità professionale. Consente inoltre la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali.

Il provvedimento istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. Una disposizione transitoria esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma.

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